REGIME 398 E SPLIT PAYMENT
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split-payment) NON SI
APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI IN REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398 DEL 1991
APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI IN REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398 DEL 1991
AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE N. 15/E DEL 13 aprile 2015
CIRCOLARE N. 15/E DEL 13 aprile 2015
Operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei
pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei
pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
(Leggi la circolare pagg.10-11)
Con l’occasione si ricorda
che, sempre in tema di applicazione della L.398/91, dal 1° gennaio 2015 è stato
innalzato il tetto per l’utilizzo del denaro contante.
che, sempre in tema di applicazione della L.398/91, dal 1° gennaio 2015 è stato
innalzato il tetto per l’utilizzo del denaro contante.
Le Associazioni che
utilizzano il regime fiscale agevolato non potevano utilizzare contanti per i
propri pagamenti e per gli incassi per importi superiori a €516.46 a partire dal 2015
tale importo è stato unificato a quello previsto dalla normativa generale
alzando la soglia di utilizzo del denaro contante ad € 1.000,00. Si ricorda che
qualora vi fossero pagamenti o incassi superiori a tale soglia l’associazione
decade dal regime forfettario previsto dalla L.398/91.
utilizzano il regime fiscale agevolato non potevano utilizzare contanti per i
propri pagamenti e per gli incassi per importi superiori a €
tale importo è stato unificato a quello previsto dalla normativa generale
alzando la soglia di utilizzo del denaro contante ad € 1.000,00. Si ricorda che
qualora vi fossero pagamenti o incassi superiori a tale soglia l’associazione
decade dal regime forfettario previsto dalla L.398/91.
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