NORMATIVA TERZO SETTORE / Si avvicina il via definitivo al RUNTS
Giovedì 10 settembre la Conferenza Stato-Regioni ha dato la sua approvazione allo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che attua quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 117/2017, per cui, dall’entrata in vigore di questo decreto, Regioni e Province autonome avranno altri 180 giorni per definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti e renderanno operativo il Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica da parte di Infocamere.
Il decreto, di cui aspettiamo la pubblicazione per maggiori precisazioni, contiene le indicazioni in merito alle procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti dal Registro, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, le modalità che garantiscono la comunicazione dei dati fra Registro Imprese e Runts.
Il Runts sarà telematico e sarà suddiviso in sette sezioni: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo Settore.
La domanda di iscrizione, a cura del rappresentante legale dell’ente o della rete associativa, avverrà attraverso il deposito dell’atto costitutivo, dello statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del Registro nella quale ci si intende iscrivere.
Sarà verificata la sussistenza delle condizioni richieste dal decreto, e l’ufficio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, potrà:
– iscrivere l’ente;
– rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
– invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa, l’istanza si intende accolta.
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente nel Runts.
Gli enti dovranno avere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), perché le comunicazioni con il Registro Unico avverranno tutte in via telematica.
Per alcuni enti – Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale – la trasmigrazione dai precedenti registri (anche quelli regionali) dovrebbe essere automatica.
L’iscrizione al Runts, anche se non obbligatoria, sarà necessaria per avere accesso alla ripartizione del 5 per mille e ai benefici fiscali per le organizzazioni del Terzo Settore.
Ai fini della verifica delle condizioni richieste e presenti negli statuti, è bene ricordare il termine del 31 ottobre per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa con i quorum deliberativi previsti per l’assemblea ordinaria. Dopo saranno necessarie le assemblee straordinarie con i quorum più difficili da raggiungere. Ecco perché abbiamo chiesto ai nostri associati di provvedervi il più presto possibile.
Quindi, nell’invitare le nostre associazioni ad adeguare i loro statuti utilizzando la modulistica presente nella loro area riservata, diamo appuntamento per maggiori dettagli alla pubblicazione del decreto del Ministro del Lavoro.
Carmelo Pace
Presidente FITA nazionale