Decreto Sostegni bis: contributi a fondo perduto e altre misure
Decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis).
Emanato il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Sostegni bis”) che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, di seguito vi segnaliamo alcune parti che riteniamo possano interessare.
Vi alleghiamo, altresì, il testo del provvedimento pubblicato in G.U.
Misure urgenti per la cultura (art. 65)
* I fondi di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo) istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, vengono incrementati per l’anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
Quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente viene destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
Contributo a fondo perduto (art. 1)
Il comma 1 prevede un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (articolo 1 DL n. 41/2021) e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, che verrà riconosciuto nella misura del 100% del contributo già attribuito.
Il nuovo contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Viene poi previsto al comma 5 un contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, rivolto ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di partita IVA stabiliti nel territorio dello stato che nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 01.04.2020 al 31.03.2021 rispetto al periodo compreso tra il 01.04.2019 e il 31.03.2020.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL n. 41/2021, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
b) 50% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che, invece, non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non potrà essere superiore a 150 mila euro.
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal primo decreto sostegni, hanno già beneficiato del contributo previsto dal comma 1 potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle entrate.
Il decreto Sostegni bis al comma 16 introduce un innovativo contributo reddituale a fondo perduto, condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio “relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all’anno 2019”.
Per stabilire la percentuale di peggioramento al quale fare riferimento come base di calcolo, si rimanda ad un successivo decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta dell’anno 2019 “al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, dell’articolo 2 del D.L. n. 172/2020, dell’articolo 1 del D.L., n. 41/2021, e del presente articolo, commi da 1 a 3” la percentuale che verrà definita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per tutti i soggetti comunque l’importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro.
Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)
Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, (per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – art. 1 lettera i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione), sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui sopra (100 milioni di euro), sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni), e dell’articolo 1 del presente decreto (sostegni bis).
Con il medesimo decreto si individueranno le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 4)
Il comma 1 interviene sull’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, concesso rispettivamente nella misura dl 60 per cento dell’ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Inoltre, la disposizione – con il comma 2 – riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti nelle disposizioni di cui al comma 1, il credito d’imposta, in pari misura, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il comma 3 precisa che il beneficio spetta nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi (art. 20)
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il comma 1059-bis. Il nuovo comma consente anche alle aziende con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro di fruire del credito d’imposta in un’unica soluzione per gli investimenti in beni strumentali semplici (cioè non 4.0) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 32)
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di 250 mila euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di 1 milione di euro di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto di 200 milioni per l’anno 2021 saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.