Consiglio dei Ministri: dall’11 ottobre nei Teatri in zona bianca capienza al 100% – chiarimenti su obbligo Green Pass
A partire dall’11 ottobre nei Teatri in zona bianca capienza al 100% di quella massima autorizzata e con il green pass.
Chiarimenti sull’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.
Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso ha emanato le disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative a valere dall’11 ottobre.
In attesa di pubblicazione del decreto, di seguito alcune anticipazioni sulla scorta della bozza in atto circolante.
Spettacoli e Cultura, Teatri, cinema, concerti
In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In zona gialla, con capienza massima del 50% di quella autorizzata, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid.
Le sanzioni previste per chi non rispetta le regole sono state inasprite.
Obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro – Decreto Legge n. 127/21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021.
Periodo di applicazione della norma: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.
Chi è obbligato a possedere il Green Pass?
Tutti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni (dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori occasionali, fornitori di beni o servizi, stagisti etc.).
Attenzione, vista l’ampia interpretazione di “luogo di lavoro”, riteniamo che a maggiore garanzia, anche l’attività svolta in un teatro da un non lavoratore (qualifica nella quale rientra l’attore o l’operatore teatrale amatoriale) rientri in tale obbligo, considerata la probabile presenza di altri soggetti qualificabili a tutti gli effetti lavoratori e dell’accesso del pubblico al quale viene chiesto il possesso del green pass.
Per il settore dello spettacolo l’attività di controllo del possesso della certificazione verde spetta ai datori di lavoro ed in particolare:
● al personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
● ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
● al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita’ per partecipare ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati.
Attenzione: riteniamo che legittimo detentore possa essere qualificato anche chi prende in affitto la sala o il teatro. Raccomandiamo, dunque, di verificare se il proprietario della struttura pone in essere l’attività di controllo.
Ricordiamo che la verifica avviene attraverso l’app “VerificaC19” autorizzata dal Ministero della Salute (al momento dell’accesso sul luogo di lavoro), con le modalità operative che il datore di lavoro deve definire entro il 15 ottobre (una di queste individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni).
Infine, è il caso di ricordare che le modalità di accesso e di controllo del green pass per accedere ai luoghi di spettacolo (quindi per gli spettatori) sono definite dal decreto legge n. 105/2021, del quale abbiamo già dato notizia. La presente nota informa sull’obbligo del green pass per i lavoratori o soggetti ad essi equiparati nei luoghi di lavoro privato.