Misure per contenimento Covid-19 / Le novità dell’ultima ora
Con il Decreto legge recante “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” si è intervenuto principalmente sulla durata del Green Pass; sull’obbligo di mascherine, ristorazione e consumo di cibi e bevande nonché per feste all’aperto, discoteche e sale da ballo.
Le principali misure:
1. Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale passerà da 9 a 6 mesi sia nel caso di completamento del ciclo vaccinale (primario e dose booster), sia in caso di avvenuta guarigione.
Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
2. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 31 gennaio 2022 è previsto:
- L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.
- Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è previsto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
- Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
- L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 si applica anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, anche quello locale.
3. Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del “Super Green Pass” nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
4. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto
Sino al 31 gennaio 2022 vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Sono chiuse, inoltre, le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
5. Disposizioni in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2021, l’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.
L’accesso ai locali di cui sopra è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.
6. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
Dal 30 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del “Super Green Pass” nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute l’accesso ai seguenti servizi ed attività:
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
7. In zona bianca, anche per i corsi di formazione privati se svolti in presenza, per l’accesso è necessario il possesso del “Green Pass ordinario”.