Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza / Scadenza il 30 giugno

Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, legge n. 124/2017, art. 1, co. 125.

A seguito della modifica dei commi da 125 a 129 dell’art. 1 della legge del 4 agosto 2017, n. 124, è stata rimodulata la disciplina in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche. 

In particolare, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ossia, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni; i soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ossia l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni, Onlus e fondazioni; le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; hanno l’obbligo di pubblicare “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente”, entro il 30 giugno di ogni anno e non più entro il 28 febbraio.

RICORDIAMO

L’articolo 35 del cosiddetto “Decreto Crescita” (convertito in Legge n. 58 del 2019) ha apportato alcune modifiche agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla legge n. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), art. 1 commi da 125 a 129. 

Nel dettaglio:

A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti indicati al comma 125 (quindi per quanto qui di rilievo le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato) sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 GIUGNO di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (qualora superiori a 10.000 Euro), agli stessi erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A differenza del passato, eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 Euro.

Soggetti obbligati

Per quanto qui di rilievo, associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni;

Oggetto dell’obbligo

L’obbligo di pubblicazione riguarda i vantaggi economici che derivano da rapporti con le pubbliche amministrazioni (quindi sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria). L’obbligo non investe però solamente le somme in danaro ricevute, ma si estende anche alle risorse strumentali (quali ad esempio un bene mobile immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si indicherà il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito).

Il concetto di vantaggio economico ricevuto dalla pubbliche amministrazioni comporta la necessità di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente entrate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Per quanto attiene al limite di valore – 10.000 euro – esso va inteso in senso cumulativo, cioè va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: per esemplificare, se un’associazione ha ricevuto durante l’anno due erogazioni da 6.000,00 ciascuna (da due enti pubblici) è limite è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

L’obbligo di pubblicazione assolve ad una finalità di tipo informativo, che va tenuta distinta dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto.

Termine di pubblicazione: 30 GIUGNO di ogni anno

Siti in cui pubblicare: La pubblicazione delle informazioni di cui sopra deve essere fatta utilizzando i “propri siti internet o portali digitali”. La Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha chiarito che per le associazioni che non avessero il sito internet, l’obbligo può essere adempiuto anche tramite la pubblicazione sulla pagina Facebook dell’ente; qualora l’associazione non avesse la pagina facebook, l’obbligo può essere adempiuto tramite pubblicazione sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.

Informazioni da pubblicare

La Circolare Ministeriale del gennaio 2019 individua anche le specifiche informazioni da pubblicare, in modo schematico e comprensibile per il pubblico. Gli elementi che dovranno comparire sono:

a) denominazione e codice fiscale (l’associazione);

b) denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d) data di incasso

e) causale;

Inosservanza degli obblighi

Il mancato adempimento all’obbligo di legge determina una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 Euro, nonchè la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio. Tali sanzioni verranno applicate a partire dal 1° gennaio 2020.