MODELLO EAS / Inviare entro il 31 marzo in caso di variazioni nel corso del 2021
MODELLO EAS da inviare entro il 31 marzo in caso di variazioni nel corso del 2021
Sono tenuti a trasmettere telematicamente il Modello EAS solo le associazioni i cui dati comunicati in precedenza, sempre con modello EAS, hanno subìto variazioni nel corso del 2021.
Si ricorda che le associazioni iscritte nei Registri delle APS e/o ODV possono presentare la versione semplificata del modello, compilando il primo riquadro con i dati anagrafici, e il secondo riquadro limitatamente ai dati richiesti nei righi 4-5-6-25-26.
Allo stato, in assenza di orientamenti unanimi, anche se il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) all’art. 94, dispone l’esonero per tutti gli enti del Terzo settore (cc.dd. ETS) da tale adempimento (per cui gli enti non profit – che dovranno iscriversi al RUNTS – saranno esonerati dalla presentazione del modello EAS), tale esenzione dovrebbe decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali agevolati, autorizzazione che ad oggi non risulta ancora concessa.
PER CUI SI CONSIGLIA – nel caso in cui ricorressero le condizioni di mutamento di alcuni dati – DI INVIARE COMUNQUE IL MOD. EAS entro il 31 MARZO 2022.
NON SONO TENUTI ALLA TRASMISSIONE del modello gli enti che, avendo subìto variazioni quali il cambio del legale rappresentante, o della sede, o dei luoghi e soggetti depositari delle scritture contabili, abbiano già comunicato tali variazioni obbligatoriamente con i modelli AA5/6 per chi ha solo codice fiscale e AA7/10 per chi ha Partita IVA.