Covid-19 / Cessazione stato di emergenza

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24.
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

SEGNALIAMO

Art.5
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.

Art.7
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.

Art. 1
Fino al 31 dicembre 2022, allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19,
possono essere comunque adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.

Art. 3
A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Art. 8
La nuova disposizione prevede che i soggetti dai 50 anni in su, fino al 30 aprile 2022, per accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Il testo del D.L. in Gazzetta Ufficiale