Circolare / Pubblicato il Decreto “Aiuti Ter”

Pubblicato il decreto “Aiuti Ter”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022 il decreto legge che prevede, oltre a misure di carattere generale, anche un intervento specifico per il settore dello spettacolo.

Segnaliamo alcune norme di interesse per il settore. In allegato trovate il testo completo del decreto.

Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura (art. 11)
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022.
Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse previste verranno definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
E’ stabilito che la misura non è cumulabile con le altre misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti di cui al Capo I del provvedimento in analisi.

Contributo straordinario Enti del Terzo Settore (art. 8, comma 2)
Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per
l’acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno 2022, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo di cui sopra e le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Tale contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.