Contributi pubblici ricevuti nel 2023 / obbligo pubblicazione entro il 30 giugno
Si ricorda che, ai sensi dei commi da 125 a 129 dell’art. 1 della legge del 4 agosto 2017, n. 124, è stata rimodulata la disciplina in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche.
In particolare, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ossia:
– le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni;
– i soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ossia l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
– le associazioni, Onlus e fondazioni;
– le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
hanno l’obbligo di pubblicare “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente”, entro il 30 giugno di ogni anno.