Assicurazione per rischi catastrofali / Non obbligatorio per ETS iscritti solamente al RUNTS

Assicurazione dei rischi catastrofali
Non sussiste l’obbligo per tutti gli enti del terzo settore che sono iscritti solamente al RUNTS

In Gazzetta ufficiale 31 marzo 2025, n.75 è stato pubblicato il decreto-legge n.39 recante “misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, con il quale è stato differito il termine (in scadenza il 31 marzo) per adempiere all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Con la presente nota ribadiamo che la norma non si applica agli Enti del terzo settore iscritti al Runts che, dunque, non dovranno attivarsi per la stipula di alcun contratto assicurativo come previsto dalla stessa.

Tuttavia, è possibile che tra gli Enti ve ne siano alcuni anche iscritti al registro imprese presso la camera di commercio (imprese sociali e le cooperative sociali) e, dunque, obbligati ad adempiere agli obblighi assicurativi.

Pertanto, riteniamo utile fornire alcune indicazioni.

Il decreto indica le nuove scadenze per l’adempimento dell’obbligo di stipula in modo differenziato in ragione della dimensione dell’impresa.

Di seguito la nuova tempistica:

a) per le imprese di medie dimensioni: il termine è differito al 1° ottobre 2025;

b) per le micro e piccole imprese: il termine è differito al 31 dicembre 2025.

Per le grandi imprese, il termine è confermato al 31 marzo 2025, ma con la previsione di un periodo transitorio di 90 giorni (fino a fine giugno 2025) durante il quale non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (di cui all’articolo 1, comma 102, legge bilancio 2024).

La previsione delle conseguenze in caso di inadempimento – di cui al suddetto art. 1, comma 102 – in caso di imprese di micro, piccole e medie dimensioni, si applica invece con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo (ossia il 1° ottobre 2025 per le medie imprese e il 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese).

Definizione delle soglie dimensionali di impresa:

– sono micro imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

a) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10”;

– sono piccole imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50”;

– sono medie imprese: le imprese “che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250”;

– sono grandi imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250”.