Nuovo regime IVA per il Terzo Settore: ecco cosa cambia
CIRCOLARE IVA. Come cambia dal 1° gennaio 2024 e dal 1° luglio 2024
Sono pervenute numerose richieste sul regime IVA che sarà modificato dal primo gennaio 2024 e coinvolgerà anche gli enti non profit.
Già vi avevamo avvisati della scadenza (salvo ulteriori, ma improbabili proroghe) del 1° luglio 2024 entro la quale gli enti non commerciali dovranno dotarsi di partita IVA (https://www.fitateatro.eu/2023/06/26/fisco-esenzione-iva-enti-non-commerciali-rinvio-al-2024/).
Qui cercheremo di darvi ulteriori chiarimenti, anche in ordine alla prossima scadenza del primo gennaio 2024 per l’obbligo di fatturazione elettronica.
Dal 1° gennaio 2024
Tutti i titolari di Partita IVA, senza alcuna esenzione, sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Per favorire le APS e ODV (che rivestono tale qualifica solo se iscritte al RUNTS) già titolari di Partita IVA o che apriranno la Partita IVA e con ricavi inferiori a 65.000 euro si applica il regime forfettario (IVA esente – impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti, ecc).
Questo significa che potranno emettere fatture fuori campo IVA se nell’anno precedente hanno percepito proventi non superiori a 65.000 €, secondo il regime forfettario delle imprese individuali e professionisti, con conseguente esonero dai restanti adempimenti IVA quali registrazione delle fatture sia emesse che ricevute e dichiarazione annuale IVA.
Dal 1° luglio 2024 tutte le associazioni, qualsiasi forma abbiano (indipendentemente dal RUNTS), sono obbligate ad avere Partita IVA.
Dal 1° luglio 2024 non sarà più applicabile quanto previsto dall’art. 4 del d.p.r. 633/72 per coloro che non saranno iscritti al RUNTS. Chi risulterà iscritto nel RUNTS potrà considerare effettuate nell’esercizio di impresa solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali.
Quindi, anche gli enti non commerciali dovranno dotarsi di partita IVA e certificare i corrispettivi di tutte le attività poste in essere, anche se nei confronti di propri soci e aderenti ad associazioni facenti parte di una stessa organizzazione locale o nazionale (operazioni fino ad oggi considerate fuori campo IVA).
Oggi e fino al 30 giugno prossimo sarà sufficiente emettere una semplice ricevuta.
Dal 1° luglio 2024, con il nuovo regime, tutte queste operazioni saranno esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del decreto IVA, purchè le associazioni rispettino le condizioni del no profit (divieto di distribuire utili, libera eleggibilità dei soci, obbligo di rendiconto annuale, obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, ecc).
L’art. 36-bis prevede la possibilità di optare per la dispensa dagli adempimenti di fatturazione, registrazione e presentazione della dichiarazione annuale. In tal caso la fattura andrebbe emessa solo a richiesta del committente ed in ogni caso chi abbia effettuato esclusivamente operazioni esenti è comunque esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza di opzione.
Chi effettua anche operazioni commerciali avrà un sistema misto parte esente e parte soggetto ad IVA, mentre ora era parte escluso da IVA e parte soggetto ad IVA.
Come potete comprendere le questioni attengono a materie molto specifiche del settore fiscale, complicate anche da un accavallarsi di norme (tra quelle fiscali e quelle richiamate dal CTS). Non è comunque detto che l’introduzione di tali novità sia un danno per gli enti non profit che si sanno gestire.
Il nostro contributo ha soprattutto l’intento di segnalare queste due scadenze.
Per questo, per situazioni più complesse che magari interessano maggiormente non tutte ma alcune associazioni, vi rimandiamo ai contributi che potrete trovare ai seguenti Link.
https://www.informazionefiscale.it/iva-enc-enti-non-commerciali-2024-novita-regole-esenzione
https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/2023_11_13_novita_iva_nel_terzo_settore.pdf
Segnaliamo, ancora, la opportunità di essere iscritti al RUNTS per poter usufruire dei benefici fiscali e a questo proposito contattate la Federazione che potrà assistervi in questo cruciale adempimento.
Ovviamente rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi contributo e/o richiesta di chiarimento, consapevoli che nel suo corso l’applicazione di nuove norme determina sempre l’interpretazione di alcuni punti oscuri… o mal fatti e mal pensati.