Terzo Settore / Bruxelles dà l’ok alla riforma fiscale
Atteso da anni, dalla Commissione europea è finalmente arrivato il via libera al pacchetto fiscale disegnato dalla riforma del Terzo settore
E’ un traguardo molto atteso dal mondo del Terzo settore e destinato a segnare un profondo cambiamento in Italia e in Europa per quanto riguarda il trattamento fiscale delle attività svolte dagli enti non profit e dell’economia sociale. «Un traguardo atteso da anni, frutto di un lungo e intenso lavoro di questo Governo e di un costante confronto tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Bruxelles», dichiara Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. «Questo risultato rappresenta una svolta decisiva, ci permette finalmente di dare certezze e stabilità agli ETS e piena attuazione al Codice del Terzo Settore. Ci tengo a ringraziare il Viceministro Bellucci».
Come ribadito anche dalla Commissione europea attraverso la comfort letter della Direzione Generale Concorrenza, che ha preso atto del carattere multiforme del vasto ecosistema del Terzo settore italiano, quest’ultimo non gioca con le stesse regole delle imprese for profit e, dunque, non è possibile applicare i medesimi criteri di tassazione previsti per il mercato.
Viene finalmente riconosciuto un vero e proprio “diritto tributario del Terzo settore”: le imposte si pagano sul reddito “posseduto”. Una circostanza che si realizza quando il contribuente può disporre a proprio piacimento della ricchezza prodotta. Nel caso degli enti del Terzo settore, invece, non vi è il “possesso” del reddito perché gli enti non possono disporre degli utili prodotti ma devono investire obbligatoriamente negli interessi collettivi. Ne deriva una serie di conseguenze a partire dalla necessità di defiscalizzare gli utili realizzati dagli enti del Terzo settore.
Alcune prime conseguenze che approfondiremo nei prossimi giorni:
- Se un ente svolge attività di interesse generale dietro corrispettivo, anche realizzando un utile non superiore al 6% annuo, non scatterà nessuna forma di imposizione diretta in quanto l’attività resta non commerciale.Dunque per le realtà del Terzo settore che realizzano anche un avanzo di gestione ci sarà la possibilità di continuare a qualificarsi come ente non commerciale con conseguente accesso anche ad altre misure fiscali di favore dedicate a questa tipologia di enti.
- Due regimi forfettari di tassazione previsti agli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo settore. Quest’ultimo, in particolare,riserverà ad Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv) con entrate inferiori a 130mila euro la possibilità di godere di una misura di favore sia ai fini Iva che delle imposte dirette. Un regime, quest’ultimo, che dal 1 gennaio sostituirà per tutti gli Enti del Terzo Settore di natura associativa il regime fiscale di vantaggio previsto dalla L. 398 del 1991.
- Con l’entrata in vigore del regime fiscale degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle onlus dal 1° gennaio 2026.
I decreti attuativi della riforma del Terzo settore stabiliscono chiaramente che le nuove misure fiscali entreranno in vigore a far tempo dall’ 1 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui arriverà l’autorizzazione Ue. È evidente che la Commissione, con la dichiarazione resa nota dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato la piena compatibilità delle misure fiscali destinate al Terzo settore con la disciplina degli aiuti di stato e dunque l’operatività dei nuovi regimi dal prossimo 1 gennaio. In particolare, secondo la posizione della Commissione, le regole fiscali italiane non sono di natura selettiva, ovvero non favoriscono soltanto alcune imprese o settori a danno di altri e, dunque, non costituiscono un aiuto di stato ai sensi dell’art. 107 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’unione europea.
Adesso Ministero delle Politiche Sociali e Ministero delle Finanze dovranno lavorare per coordinare le norme fiscali non più applicabili agli ETS, definendo tutti i passaggi.
E’ indubbio che oggi diventa ancora più importante essere qualificati come ente del terzo settore iscrivendosi al Runts per poter fruire della nuova normativa fiscale.