Partite Iva inattive: chiusura automatica senza sanzioni
La nuova legge n. 225/2016 prevede che le partite
Iva inattive da almeno tre anni verranno chiuse automaticamente senza
dichiarazione di cessazione dell’attività
Iva inattive da almeno tre anni verranno chiuse automaticamente senza
dichiarazione di cessazione dell’attività
La L. n. 225/2016
(pacchetto semplificazioni fiscali) ha previsto la chiusura
d’ufficio delle partite Iva di cui risultano titolari i professionisti
o coloro che svolgono attività imprenditoriali e artistiche nel caso in cui
l’agenzia delle Entrate accerti che essi non abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, alcuna attività.
(pacchetto semplificazioni fiscali) ha previsto la chiusura
d’ufficio delle partite Iva di cui risultano titolari i professionisti
o coloro che svolgono attività imprenditoriali e artistiche nel caso in cui
l’agenzia delle Entrate accerti che essi non abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, alcuna attività.
La disposizione è entrata in vigore
sin dal 3 dicembre 2016, ma non è ancora disponibile il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate che indichi i criteri specifici e le
modalità di applicazione della norma, non ultima la previa comunicazione agli
interessati circa la chiusura della posizione Iva.
sin dal 3 dicembre 2016, ma non è ancora disponibile il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate che indichi i criteri specifici e le
modalità di applicazione della norma, non ultima la previa comunicazione agli
interessati circa la chiusura della posizione Iva.
La disciplina inerente la chiusura
delle partite Iva inattive era, prima delle legge indicata sopra, un po’ più
complessa, anche perché si prevedeva l’obbligo, da parte del titolare della
partita Iva, di rendere la dichiarazione di cessazione dell’attività e, nel
caso in cui l’Agenzia delle Entrate verificava la mancata presentazione di tale
dichiarazione, inviava al contribuente una comunicazione di cessazione della
posizione IVA.
delle partite Iva inattive era, prima delle legge indicata sopra, un po’ più
complessa, anche perché si prevedeva l’obbligo, da parte del titolare della
partita Iva, di rendere la dichiarazione di cessazione dell’attività e, nel
caso in cui l’Agenzia delle Entrate verificava la mancata presentazione di tale
dichiarazione, inviava al contribuente una comunicazione di cessazione della
posizione IVA.
Qualora vi fosse stata una omessa presentazione della
dichiarazione di cessazione dell’attività senza validi motivi, il contribuente
era soggetto al pagamento di una sanzione compresa tra € 500 ed € 2000.
dichiarazione di cessazione dell’attività senza validi motivi, il contribuente
era soggetto al pagamento di una sanzione compresa tra € 500 ed € 2000.
Con il “pacchetto
semplificazioni” viene, invece, eliminata ogni forma di sanzione in caso
di omessa dichiarazione.
semplificazioni” viene, invece, eliminata ogni forma di sanzione in caso
di omessa dichiarazione.
In ogni caso, a garanzia del
contribuente è prevista – come dicevamo sopra – la previa comunicazione di
chiusura della partita IVA, al fine di poter contestare, eventualmente, le
ragioni dell’amministrazione finanziaria.
contribuente è prevista – come dicevamo sopra – la previa comunicazione di
chiusura della partita IVA, al fine di poter contestare, eventualmente, le
ragioni dell’amministrazione finanziaria.