Certificato penale per enti no profit

ANCHE GLI ENTI NON PROFIT CHE ASSUMONO VOLONTARI CON CONTATTI DIRETTI CON MINORI DAL 6 aprile p.v. DEVONO CHIEDERE IL CERTIFICATO PENALE

 

Le organizzazioni non profit devono richiedere un certificato penale per i collaboratori e volontari le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori.


Entrerà in vigore il prossimo 6 aprile il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, in attuazione della direttiva 2011/93/UE avente ad oggetto la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il decreto in questione ha introdotto una norma (l’art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002, Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro) che prevede:

“Il certificato penale del casellario giudiziale … deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori…”.

Questo significa che dal prossimo 6 aprile gli enti non profit che impiegano dipendenti e/o volontari per mansioni che implichino il contatto regolare e diretto con i minori saranno obbligate a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ai suddetti dipendenti e/o volontari.

In caso di inadempimento all’obbligo, l’ente sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
 (
G.U. 22 marzo 2014, n. 68)
Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro In vigore dal 6 aprile 2014
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:  «Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.