MODELLO EAS: variazioni da comunicare entro il 31 marzo

MODELLO EAS: variazioni da comunicare entro il 31 marzo

Le associazioni tenute alla compilazione del Modello EAS che nel corso del 2013 hanno registrato la variazione di alcuni dati inseriti nel modello, sono tenute a presentarlo nuovamente entro il 31 marzo 2014.


Le associazioni tenute alla compilazione del Modello EAS che nel corso del 2013 hanno registrato la variazione di alcuni dati inseriti nel modello (es. sono cambiati i consiglieri), sono tenute a presentarlo nuovamente entro il 31 marzo 2014 indicando le variazioni intervenute. In questo caso il Modello EAS dovrà essere compilato in ogni sua parte e presentato esclusivamente in via telematica avvalendosi di un intermediario abilitato come un commercialista o direttamente da parte dell’associazione se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Non è necessario inviare nuovamente l’EAS qualora le modifiche riguardino esclusivamente i seguenti dati:

– ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
– ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione n. 30);
– numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
– ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
– costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
– il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
– numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33);
– nominativo del rappresentante legale, denominazione e sede legale.

Vi ricordiamo che sono esonerate dall’invio del modello EAS le seguenti associazioni:
– le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
– le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
– le associazioni sportive dilettantistiche (ASD)  in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata;
– le associazioni ONLUS di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l’iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
– le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87.