EMERGENZA / Decreto ristori quater: alcune disposizioni di interesse
Di seguito alcune disposizioni di interesse in materia di spettacolo del Decreto Legge del 30 Novembre 2020, n. 157, il cosiddetto Decreto Ristori Quater.
Due di ordine generale che prevedono l’ampliamento degli stanziamenti per il settore sia nell’anno in corso che per il 2021. Ovviamente i particolari per l’accesso ai fondi saranno stabiliti dai successivi Decreti Ministeriali.
Le altre norme segnalate potrebbero interessare diverse associazioni non profit, comunque soggette al pagamento di alcune imposte.
Qui il testo completo del provvedimento.
Art. 12 Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione
Al comma 1
Si prevede uno stanziamento di 90 milioni di euro – per l’anno 2021 – per la dotazione della sola parte corrente del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito, nello stato di previsione del MIBACT, di cui all’articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il Fondo, lo ricordiamo, è destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.
Si riporta la prima parte dell’art.89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
- Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.
Al comma 3
Lo stanziamento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77(destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria – compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro – dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nonché al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, sempre in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.) attualmente pari a 281,5 milioni di euro per l’anno 2020, incluso l’incremento previsto al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, viene incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2020 con la norma in analisi, che prevede anche uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2021.
Al comma 4
Si stabilisce che non rilevano, ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP, i contributi percepiti dai destinatari delle misure di sostegno erogate a valere sul Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali nonché di quelle a sostegno delle agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici (rispettivamente previste all’articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e all’articolo 182 comma 1 ed 183 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34).
Al comma 5
Validità dei documenti unici di regolarità contributiva DURC: prevede che, per i settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti in corso di validità al 29 ottobre scorso conservino la loro validità fino al 31 gennaio 2021.
Si segnalano, inoltre:
Art. 1 Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP
Art. 2 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
Art. 3 Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
Art. 9 Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e degli incaricati alle vendite