Modello EAS 2021 / Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Marzo
Scade il 31 marzo il termine per l’invio del modello EAS all’Agenzia delle entrate, tuttavia l’obbligo riguarda solo la comunicazione di eventuali modifiche intervenute nel corso del 2020
Ricordiamo intanto che il modello Eas riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa e che il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).
Sono esonerate dall’invio e non lo devono mai presentare:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25 maggio 1995;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Devono compilare solo alcune parti del modello Eas:
- le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri regionali e provinciali;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o provinciali, che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995;
- le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.
Questi devono compilare solo il primo riquadro del modello (dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e , per il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).
Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).
Obbligati alla compilazione totale sono invece gli enti che le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:
- svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
- svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
- svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentare il modello Eas).
Le associazioni nuove costituite devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora siano intervenute nel 2020 variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato.
Non vanno comunicate le seguenti variazioni:
- modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
- importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
- ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
- numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
- ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
- numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).
Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se invece nel corso del 2020 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2021 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.
Ad esempio variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva.
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Se non venisse rispettato il termine del 31 marzo l’associazione può sanare la propria posizione presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2021, e pagando la sanzione di 250 euro.
Nononostante il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) all’art. 94, c. 4 esoneri tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento, a maggior garanzia interpretiamo ritenendo che l’esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operatività del nuovo regime fiscale previsto per gli Ets.
Per lo stesso motivo, riteniamo che le Aps (nonostante già oggi siano considerate enti del Terzo settore in base all’art. 101, c.3 del codice del Terzo settore) siano comunque soggette all’invio del modello Eas nei casi indicati.
Si auspica che, considerato l’annuncio della prossima operatività del Runts, ci sia una chiara pronuncia sull’obbligo di invio del Modello Eas per gli enti del Terzo settore sulla questione se l’esonero per essi scatti solo a partire dall’entrata in vigore del nuovo regime fiscale oppure fin dal momento di operatività del Runts.