Contributo a fondo perduto per le attività stagionali, di cui al Decreto “Sostegni bis”

Contributo a fondo perduto per le attività stagionali, di cui al Decreto “Sostegni bis” – Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021, vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza e il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.

Dal 5 luglio al 2 settembre 2021: l’istanza va presentata via web.
Il contributo a fondo perduto, previsto dal Decreto “Sostegni bis” per le attività stagionali (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73 del 2021), è alternativo ai contributi a fondo perduto automatici.

A chi spetta: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del citato Decreto, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Condizioni: se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, registrato dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Misura: Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, la predetta percentuale è del:
– 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
– 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
– 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 20%, per i soggetti con ricavi o superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Invece, per coloro che non hanno beneficiato del citato contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”), le predette percentuali diventano, rispettivamente, del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30%.

Procedura: web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline dal 7 luglio 2021.
L’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione.
A seguito del superamento dei controlli delle informazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica al beneficiario l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Nella medesima area riservata viene comunicato anche il rigetto.

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.
Al soggetto richiedente viene chiesta la possibilità di scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli.
Se il contributo è non spettante (anche parzialmente), l’Agenzia delle entrate procede con il recupero del contributo, maggiorato di sanzioni ed interessi.
È consentita la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni, a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’istituto del ravvedimento (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).
I dati e le informazioni contenute nelle istanze inviate e relative ai contributi erogati vengono trasmesse alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, e al Ministero dell’Interno per i controlli antimafia (di cui al libro II del D.Lgs. n. 159 del 2011).

Si allegano:

La Segreteria Nazionale FITA