11 Ottobre 2021 / E’ in vigore il decreto per la riapertura totale dei teatri

Di seguito il testo del D.L. pubblicato in G.U.

Segnaliamo ancora le disposizioni di nostro interesse.

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.

Accesso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Accesso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

In base all’andamento della pandemia e alle caratteristiche degli eventi e dei luoghi, “potrà essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita per prevenire o ridurre il rischio di contagio”

Le nuove disposizioni si applicano dall’11 ottobre 2021.

Sanzioni

Per i gestori che non rispettano i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture, prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa.

Allegati:

Il DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021 n. 139

Le linee guida richiamate adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33