Da più associazioni ci è
stato richiesto un chiarimento sull’obbligo imposto dal comma 125 dell’art.1
della L. n.1242017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Con le dovute cautele,
riteniamo opportuno rassicurare le associazioni circa il termine di decorrenza
di tale obbligo, in attesa di ulteriori chiarimenti circa le modalità di
pubblicazione per le associazioni che non dispongono di siti web o portali
digitali.
Il 23 febbraio il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato l’allegato chiarimento, secondo
il quale il termine sarebbe il 28 febbraio 2019 per i contributi etc. percepiti
nell’anno 2018.
Nel raccomandare di tenere
presente la superiore scadenza, vi invieremo ulteriori comunicazioni e
precisazioni che saranno emanate.
Sperando di avere alleviato
le vostre ansie, un caro saluto.
Il Presidente Nazionale
Carmelo Pace
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
espresso il proprio parere sull’obbligo per gli Enti di Terzo Settore della
pubblicazione dei rendiconti economici riguardanti i contributi pubblici
superiori a 10.000 euro: nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio 2018 il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato al Ministero dello
Sviluppo economico il proprio parere sulla questione, confermando la versione
secondo cui l’obbligo di pubblicazione dei rapporti economici con le
amministrazioni pubbliche decorre dall’anno 2019 (scadenza 28 febbraio) in
riferimento ai contributi ricevuti nell’anno 2018. Si tratta del primo
pronunciamento governativo su questa tema, che conferma, quindi,
l’interpretazione diffusa dai Centri di Servizio nei giorni scorsi.
In particolare la
nota evidenzia che:
Preliminarmente, deve essere affrontata la questione
relativa alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione: il comma 125 della
disposizione in esame stabilisce che l’obbligo di pubblicità e trasparenza
decorre dall’anno 2018. Al riguardo, deve essere tenuto distinto il profilo
riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli importi ricevuti) da
quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di
ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che
costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a
decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere
assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa
interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti
nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi
sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di
irretroattività della legge.
Non può inoltre trascurarsi la considerazione che la
disposizione in commento necessita di ulteriori esplicitazioni, atte a chiarire
l’esatto contenuto dell’obbligo di pubblicità e delle relative modalità di
adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter
adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
ART.1
COMMA
125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui
all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, nonche’ le
associazioni, le Onlus e le fondazioni che
intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i
soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente
da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate
in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in
partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in
mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle
medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno
precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare
tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai
soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello
Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui
al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel
caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta’ e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
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