TEMPO DI FESTIVITA’ – ECCO GLI ADEMPIMENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER ORGANIZZARE UNA LOTTERIA ON LINE CON SCOPO DI RACCOLTA FONDI PER FINI ISTITUZIONALI
La materia è regolata dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26-10-2001 n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289).
Sono consentite “le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi”.
Per lotteria si intende “la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.
La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive”.
È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Adempimenti:
1) ai sensi del D.L. 30-9-2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge dall’art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, occorre una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero, si intende rilasciato il nulla osta;
2) successivamente, il legale rappresentante deve effettuare, almeno 30 giorni prima dell’estrazione, una comunicazione al Prefetto e al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione, allegando il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori (art. 14 D.P.R. citato).
L’estrazione della lotteria è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Sindaco, il programma della lotteria, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
Prima dell’estrazione è necessario ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Sotto il profilo fiscale, a seguito dell’abolizione, per espressa previsione del comma 3 dell’art. 119 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della tassa di lotteria, quest’ultima è assoggettata alla sola ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nella misura del 10% del valore dei premi, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 300/1973.