Decreto semplificazioni: novità per il Terzo Settore nel testo convertito in Legge
Novità per il terzo settore
Più tempo concesso agli uffici regionali del RUNTS per la verifica sulle trasmigrazioni.
Più tempo alle associazioni per adeguare i propri statuti alle prescrizioni del CTS per essere iscritti al Runts
Altre modifiche sulla scia delle semplificazioni, anche per alcuni adempimenti fiscali
Entrano in vigore anche diverse novità per il terzo settore, tra le quali:
- la sospensione – dal 1° luglio al 15 settembre 2022 – del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Ai fini del computo di tale termine, a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al Registro unico nazionale del terzo settore, si prevede infatti che non si debba tener conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022 (articolo 25-bis);
- le modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal Codice del terzo settore e di quelle relative all’impresa sociale (articolo 26);
- la proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (articolo 26-bis).
In allegato trovate il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto scorso. La legge di conversione introduce alcuni correttivi, modificando gli artt. 25 e 26 del decreto e introducendo l’art.26 bis.
In sintesi di seguito le novità più importanti, sulle quali ritorneremo con specifici articoli a chiarimento, anche sulla scorta delle domande poste dai nostri associati.
Il Dl Semplificazioni n. 73/2022 in sede di conversione introduce un nuovo impianto fiscale per gli Enti di Terzo settore. Di rilievo le modifiche all’art. 79 CTS, che innovano i parametri di non commercialità. Ulteriori modifiche di sicuro interesse vengono introdotte in materia di imposte indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, regime fiscale di ODV e APS.
Si prevedono anche novità nella tenuta delle scritture contabili.
1) Imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS)
Il Decreto Semplificazioni aggiunge un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 82 in esame, stabilendo che: “per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”.
2) Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 CTS)
L’art. 83 CTS introduce specifiche detrazioni e deduzioni (IRES o IRPEF) a favore di persone fisiche o giuridiche che intendono effettuare liberalità in denaro o in natura a favore degli Enti di Terzo settore, ricomprendendo anche le cooperative sociali e le imprese sociali (escluse quelle costituite in forma di società) nel novero degli ETS a favore dei quali effettuare la liberalità oggetto poi di detrazione/deduzione.
Il terzo comma viene così sostituito: “le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1”. In pratica le erogazioni devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Viene, inoltre abrogato l’onere in capo all’ETS, al fine di poter usufruire dell’agevolazione in esame, di dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione al RUNTS nonché di comunicare, ai competenti Uffici, l’eventuale perdita di tale qualifica (con connesso impianto sanzionatorio in ipotesi di inadempimento)
3) Regime fiscale delle ODV, enti filantropici e APS (art. 84 CTS)
La norma (art. 84, comma 2 CTS) dispone l’esenzione IRES per i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, da parte delle ODV e degli enti filantropici a prescindere dal fatto che questi ultimi enti avessero in precedenza la forma giuridica di ODV. L’art. 84, comma 2 è stato solo riscritto modificando la punteggiatura, mentre il contenuto è rimasto invariato.
Regime fiscale delle APS (art. 85 CTS). Modificata la rubrica della norma, estendendo l’applicazione della stessa anche alle società di mutuo soccorso. Si modifica poi il comma 1, dell’articolo in esame, specificando che non si considerano commerciali le attività svolte (…) nei confronti “degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. Si estende dunque la platea dei soggetti a favore dei quali l’APS può svolgere la propria attività istituzionale.
La stessa platea di soggetti, come sopra indicati, viene poi richiamata al comma 4, lett. a e b. Si osserva come le modifiche operate al comma 4 sono una conseguenza necessaria della ridefinizione della platea soggettiva operata al comma 1.
Al comma 7 si conferma che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES).
In parallelo alla modifica della rubrica della norma, si aggiunge il comma 7-bis in cui si conferma che quanto disposto dall’art. 85, comma 1 si applica anche alle società di mutuo soccorso. L’art. 85, comma 7 è stato infatti soltanto modificato nella punteggiatura, al fine di chiarirne meglio il senso.
4) Agevolazioni operative a seguito dell’iscrizione al RUNTS e adeguamenti statutari
Di rilievo la modifica normativa (nuovo art. 104, comma 1, CTS) per cui le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) “si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”, senza dunque il bisogno di attendere l’autorizzazione della Commissione europea (a differenza invece dell’art. 79 CTS, per cui risulta necessaria tale autorizzazione al fine della piena operatività).
Adeguamenti statutari: slitta ulteriormente la possibilità di adeguare gli Statuti di ODV, APS e ONLUS, con maggioranze semplificate al 31 dicembre 2022.
5) Tenuta delle scritture contabili (art. 87 CTS).
Obblighi di tenuta di scritture contabili per gli enti di Terzo settore, da osservare a pena di decadenza dei benefici fiscali: (comma 1, lettera b) dell’art. 87 CTS) si estendono gli obblighi predetti anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui all’art. 7 CTS (raccolta fondi) rispetto alla disciplina vigente che si limitava a far riferimento alle attività di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale) e 6 (attività diverse).
Si interviene quindi sul comma 5 dell’art. 87 in esame, riguardante l’esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, al fine di estendere l’esenzione anche agli obblighi previsti dall’art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Disposizioni per il Terzo Settore
Trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore
« Art. 25-bis. – (Modifica all’articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore) – 1. All’articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022” »
L’articolo 25-bis interviene sul comma 2 dell’articolo 54 del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017), disponendo che ai fini del computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.
Ulteriori disposizioni
Oneri informativi e pubblicitari per gli enti che percepiscono benefici di natura pubblica
Il comma 6-bis dell’articolo 3 interviene sulla disciplina dell’obbligo di pubblicità previsto per i soggetti che percepiscono “vantaggi economici” di natura pubblica, introdotta dall’articolo 1, comma 125 e 125-bis, della legge n. 124/2017.
Tale adempimento, si ricorda, riguarda le associazioni e le imprese che hanno ricevuto da Enti pubblici (compresi, tra gli altri, le Camere di commercio e gli Enti pubblici non economici) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Con il comma 6-bis si dispone che fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.