Al via la nuova rubrica “LibroinScena“, in onda su Fita.Tv!
Il libro è stato sempre il miglior compagno di viaggio del “teatrante”. Sulla nostra Fita.Tv vogliamo promuovere i “nostri autori”. Basterà essere tesserato a FITA per l’anno 2022 e potrai proporre un tuo libro edito con testi teatrali, narrativo o che abbia attinenza con il Teatro.
Sarai contattato per concordare la programmazione dello spazio a te dedicato secondo le seguenti indicazioni:
La rubrica sarà mandata in onda nella coda della trasmissione FITA TOP NEWS e avrà la durata complessiva compresa tra 90 e 120 secondi.
L’intervento dell’autore sarà registrato attraverso la piattaforma Live Stream Studio dalla segreteria nazionale: sarà inviato un link per l’accesso alla piattaforma di registrazione alla data e ora concordate.
L’introduzione sarà fatta dal curatore del servizio, durante la quale sarà proiettata la copertina del libro.
Successivamente comparirà la schermata con doppio riquadro: in un riquadro ci sarà l’autore e nell’altro la copertina del libro.
Il curatore del servizio, in voiceover, saluterà l’autore e porrà la prima domanda.
L’autore risponde.
In voiceover sarà posta la seconda domanda.
L’autore risponde.
In voiceover si ringrazia l’autore e si indica dove è possibile acquistare il libro.
L’autore ringrazia e chiude
Segui Fita.Tv… un nuovo modo per essere sempre più vicini ai nostri associati.
Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’avviso ha lo scopo di sostenere gli Enti del Terzo settore (Associazioni di promozione sociale, Organizzazione di Volontariato e Onlus) impegnati nel fronteggiare l’emergenza COVID 19 che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del d.lgs. n. 117/2017.
I soggetti richiedenti sono valutati sulla base delle attività svolte nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID-19, della differenza tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati e dal numero degli associati regolarmente iscritti, con un importo massimo finanziabile pari a 10.000 euro.
I contributi agli Enti destinatari saranno erogati con procedura semplificata previa verifica di regolarità anche in materia contributiva e fiscale. La piattaforma informatica predisposta in collaborazione con il Ministero del Lavoro consente la presentazione, valutazione, liquidazione e controllo in itinere ed ex post dei contributi concessi.
Ogni Ente può presentare una sola istanza di contributo indipendente dal numero di sedi presenti nelle Regioni.
L’apertura dell’Avviso è alle ore 12 del 22 dicembre 2021 e la chiusura alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022.
Gli ETS possono presentare l’istanza per la richiesta di contributo tramite la piattaforma elettronica “ETS Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link https://servizi.lavoro.gov.it e seguendo le indicazioni fornite nel Manuale utente (allegato all’Avviso) disponibile sul sito www.lavoro.gov.it
ATTENZIONE! Con l’ Avviso di rettifica del 23 dicembre 2021 è stato indicato che: A rettifica di quanto indicato al punto 8 dell’Avviso pubblicato in data 21 dicembre 2021 nella parte in cui si stabilisce che “l soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 della Legge n. 383 del 2000 presentano l’istanza anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 72” si specifica che èsolo il singolo ente (cioè l’articolazione territoriale o il circolo affiliato) che può presentare l‘istanza e, laddove indicasse di far parte di una APS nazionale, deve indicare il relativo codice fiscale della APS nazionale.
Ingresso del pubblico nei luoghi dello spettacolo, consultate la tabellaallegata.
Nulla cambia con i D.L. del 24 e 30 dicembre
Con l’introduzione dell’obbligo di possesso del Green Pass rafforzato dal 29 novembre 2021, gli spettacoli aperti al pubblico possono svolgersi nelle zone gialle e nelle zone arancioni, con disciplina meno restrittiva, quindi tra le altre anche la capienza al 100% (Dl n. 172/2021).
Dunque,
-in zona bianca, gialla e arancione l’accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali è consentita solo ai possessori di Green Pass rafforzato con capienza al 100%;
-nel caso in cui gli spettacoli aperti al pubblico dovessero svolgersi in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in tali luoghi (35% al chiuso – 50% all’aperto);
-nei luoghi di spettacolo sopra indicati dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il dispositivo di protezione personale (mascherina) di tipo FFp2.
Tabella aggiornata al 31/12/2021 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”
Con il Decreto legge recante “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” si è intervenuto principalmente sulla durata del Green Pass; sull’obbligo di mascherine, ristorazione e consumo di cibi e bevande nonché per feste all’aperto, discoteche e sale da ballo.
Le principali misure:
1. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale passerà da 9 a 6 mesi sia nel caso di completamento del ciclo vaccinale (primario e dose booster), sia in caso di avvenuta guarigione. Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
2. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 31 gennaio 2022 è previsto:
L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.
Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è previsto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 si applica anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, anche quello locale.
3. Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del “Super Green Pass” nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
4. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto Sino al 31 gennaio 2022 vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Sono chiuse, inoltre, le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
5. Disposizioni in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2021, l’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. L’accesso ai locali di cui sopra è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.
6. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 Dal 30 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del “Super Green Pass” nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute l’accesso ai seguenti servizi ed attività:
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
7. In zona bianca, anche per i corsi di formazione privati se svolti in presenza, per l’accesso è necessario il possesso del “Green Pass ordinario”.
In attesa di conoscere cosa accadrà per gli ingressi nei luoghi dello spettacolo in occasione dell’annunciato vertice del 23 dicembre, riteniamo opportuno cercare di fare un punto sulla situazione o meglio sulla confusione oggi esistente nel settore dello spettacolo, sia per gli ingressi che per le attività.
Proroga dello stato di emergenza
Il 15 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Restano in vigore le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qui trovate allegata una bozza pubblicata.
Accesso ai luoghi di spettacolo ed altre attività: Green Pass e Green Pass Rafforzato
Vi alleghiamo la tabella delle attività consentite pubblicata dal Governo che è indicata come valida dal 6/12/2021 al 15/1/2022, ma in conseguenza della proroga dello stato di emergenza e in assenza di ulteriori modifiche, dovrebbe essere valida anche successivamente al 15.1.2022.
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
E’ opportuno ricordare che vanno rispettate le suddette linee guida in quanto adottate dal Ministero della Salute con ordinanza del 2 dicembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 290.
1.Accesso attività economiche e ricreative
Si evidenzia che, nelle PREMESSE alle Linee guida, è stato precisato che, per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del DL 172/2021 con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 Green Pass Base o Super Green Pass.
Con la nostra circolare del 9.12.2021 vi abbiamo già segnalato che dette Linee guida aggiornano e sostituiscono le precedenti, adottate con ordinanza del 29 maggio e vi abbiamo anche segnalato:
pag.12 > CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
pag.25> CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI
pag.32> CORSI DI FORMAZIONE
con le indicazioni relative ad attività attinenti o assimilabili a quelle svolte genericamente dalla nostre associazioni.
Con la medesima circolare abbiamo poi riportato la nota del presidente della Conferenza trasmessa ad Agis che chiarisce come in zona gialla e arancione la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, c.d. “Green Pass Rafforzato” e per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (e di ciò trovate conferma nella tabella di cui sopra).
2. Controllo periodico per artisti e maestranze con tampone antigenico
Con la circolare del 9 dicembre, anche sulla scorta di un’interpretazione maggioritaria degli operatori nel settore spettacolo e dell’Agis, nonostante si fosse in attesa di un’interpretazione del Ministero della Salute (a nostro avviso l’unico competente in materia) si è ritenuto che fosse definitivamente superata l’esigenza del controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio (cioè tampone antigenico per artisti e maestranze 48 ore prima dell’inizio della produzione -incluso tutto il periodo delle prove – da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa) a seguito dell’introduzione del cosiddetto Green Pass rafforzato.
Ciò anche perché nelle citate linee guida adottate dal Ministro della Salute, alla voce PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA (pag.13), viene specificato:
“Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) quando non direttamente impegnato in scena. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.”
Or bene, è accaduto che è stato reso pubblico un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura che conclude per “… l’attualità della previsione di cui al punto 22 dell’allegato 26 del DPCM, ( tampone antigenico…) per quei lavoratori del settore che, in ragione della tipologia di prestazione espletata, non possono adempiere all’obbligo concernente l’uso di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore…”. Nel senso che l’attore, non potendo utilizzare la mascherina, sarebbe obbligato al tampone.
Tuttavia, l’Ufficio del gabinetto del Ministero della Salute, con nota del 7.12.2021 ha così testualmente risposto al Presidente dell’Agis (e per conoscenza al Segr.gen. della Presidenza dei Ministri e al Segr. Della Conferenza delle Regioni) circa l’applicazione del predetto All. 26 del DPCM:
Cioè a dire: vale quanto indicato nelle linee guida del 2 dicembre scorso, come sopra riportato!
Tale discordanza è stata prontamente segnalata dal Presidente Agis con la nota del 17.12.2021, che noi riteniamo di condividere.
Abbiamo sempre raccomandato ai nostri iscritti attenzione e buon senso nel rispetto e nel controllo delle prescrizioni dettate, anche quando apparivano non del tutto applicabili alla specifica e particolare attività nel settore degli artisti non professionisti (e,quindi, non lavoratori dello spettacolo) e continuiamo a raccomandare prudenza specialmente in questa fase di preoccupante ripresa dei contagi.
Oggi rileviamo come le diverse interpretazioni fornite (delle quali una – Ministero della Salute -è certamente più competente in materia) rendano incerte anche per noi le modalità da seguire.
Abbiamo il dovere di segnalare l’attuale situazione con la chiarezza che ha sempre contraddistinto le nostre informazioni.
Allo stato non possiamo che fermarci qui, in attesa anche di ciò che accadrà dopo il 23 o nei gionri successivi.
Ovviamente auspichiamo che una voce chiara ed univoca del Governo risolva il contrasto segnalato!
Rinviata al 2024 l’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto relativo al collegato fiscale, riguardo all’introduzione dell’IVA anche per il mondo del terzo settore.
La mobilitazione del terzo settore ha ottenuto il primo risultato in attesa di una regolamentazione che si allinei con le novità introdotte dall’istituzione del RUNTS (Registro Unico del terzo Settore).
Particolarmente attiva è stata l’azione condotta da F.I.T.A., coinvolta dall’A.N.A.S. (Ente con il quale collaboriamo) in una protesta che ha sensibilizzato i parlamentari.
La novità, pur essendo l’effetto di una norma comunitaria, risultava sicuramente penalizzante per l’attività del Terzo Settore.
Il testo di conversione in legge del DL n. 146/2021 (cd.Decreto Fiscale) prevedeva infatti il passaggio da un regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione IVA per il Terzo Settore. Al fine di allinearsi al nuovo regime IVA gli ETS avrebbero dovuto – entro il 1°gennaio 2022 – aprire una partita Iva e ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di attività attualmente escluse. Gli enti che non ne erano già in possesso avrebbero dovuto provvedere all’apertura di una partita Iva. Gli enti che non avrebbero optano per il richiamato regime forfetario avrebbero dovuto provvedere alla fatturazione (elettronica), effettuare la liquidazione periodica IVA e, ovviamente, tenere i registri obbligatori.
Siamo consapevoli che sarà necessario armonizzare tutta la normativa fiscale che regola il settore, ma era inconcepibile che modifiche di questa portata, al di là del merito, venissero introdotte in questo periodo e in tale maniera.
L’azione coordinata con gli altri Enti del terzo settore continua e vi terremo informati dei successivi sviluppi.
Si aprono le iscrizioni alla F.I.T.A. per l’anno 2022 e con orgoglio possiamo affermare che il Teatro deve ringraziare tutti i nostri associati per averlo fatto vivere in questi due anni di paura. Siamo stati bravi perché abbiamo trovato il modo di reagire ad una condizione imprevedibile utilizzando al meglio altre modalità di comunicazione.
Sapevamo che lo spettacolo dal vivo non poteva essere sostituito, ma eravamo consapevoli che lo spettatore dovesse avere la percezione che nulla era finito.
Così è stato: alle prime riaperture siamo stati i più pronti a incontrare di nuovo il pubblico del Teatro. Non ha importanza che qualcuno non riesca (o abbia paura) ad ammetterlo. Noi siamo consapevoli di quanto abbiamo messo in campo e quanto sia stata fondamentale la comunità dei teatranti della F.I.T.A..
E’ con questo spirito che stiamo affrontando l’anno che verrà, nonostante ancora non sia tutto finito e nonostante le difficoltà non manchino.
Ma a cosa serve essere parte di una grande comunità come la Federazione? Accomunati dalla grande passione per il Teatro, ognuno di noi è consapevole di non essere solo: perché tanti nello stesso momento viviamo le stesse emozioni e perché tutti apparteniamo ad una stessa famiglia. Questo è lo spirito e la consapevolezza che ha animato in questi anni l’attività della Federazione che ha cercato di migliorare sempre più l’attenzione verso i suoi iscritti, assistendoli perché potessero fare Teatro in modo più sereno.
Iscriversi alla F.I.T.A. per l’anno 2022 sarà ancora più importante perché saranno aggiunti tanti altri servizi e tante altre occasioni.
La F.I.T.A. sarà accreditata come RETE ASSOCIATIVA nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e questo le consentirà di fornire maggiori e migliori servizi alle associazioni iscritte.
Coloro che ancora non hanno deciso di iscriversi al RUNTS, oltre che fruire di una qualificata consulenza per la loro scelta, potranno effettuare tutti gli adempimenti tramite la F.I.T.A..
Coloro che transiteranno nel RUNTS perché già iscritti nei vari registri potranno usufruire dei servizi della F.I.T.A. per gli adempimenti successivi.
Non vi rimane, dunque, che rinnovare al più presto la vostra iscrizione, al resto ci pensiamo noi.
A chi non è stato iscritto alla F.I.T.A… chiediamo di provarci. Non se ne pentirà!
Buone feste a tutti voi, con l’augurio di un 2022 in Teatro… insieme alla F.I.T.A.!
Scopo del premio è far emergere autori nel campo della drammaturgia, e monitorare lo stato dell’arte a livello nazionale.
Il premio è rivolto ad autori che abbiano compiuto il 18° anno d’età inoltre è stata istituita la Sezione FitAutore YOUNG per i giovani minori di 18 anni che dovranno specificare nell’oggetto della mail FITAUTORE YOUNG, che prevede la stessa categoria di premi. Ci si può ispirare ad altre opere teatrali, letterarie o cinematografiche purché le fonti siano citate. Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. Ogni autore dichiara, partecipando al bando, la paternità delle opere inviate.
In allegato la circolare con oggetto Fondi Ristori per il Terzo Settore.
Il CD ha ritenuto che fosse più certo l’esito positivo della domanda per coloro che già risultino avere già un provvedimento di iscrizione come APS nei registri regionali. Pertanto, anche per la delicatezza delle dichiarazioni che devono essere rese, questi, se lo vorranno, dovranno PRESENTARE ISTANZA AUTONOMAMENTE (nella circolare trovate le indicazioni).
Per le altre associazioni/articolazioni che non sono già in possesso di un provvedimento autonomo di iscrizione, la FITA provvederà ad inoltrare istanza cumulativa, qualora siano in possesso dei relativi requisiti e se invieranno la relativa autocertificazione entro l’8.12.2021.
Cambia qualcosa? Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Quando occorre il Green Pass base (quello ottenuto anche solo con un tampone negativo) e quando il Super Green Pass (ottenuto con vaccinazione o guarigione) dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022:
Green Pass base Luogo di lavoro (dal 15 dicembre è però esteso l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori: amministrativi della sanità; – amministrativi della scuola; – forze dell’ordine e militari)
Soggiorni in alberghi o strutture ricettive
Super Green Pass
Bar e ristoranti al chiuso Palestre e impianti sportivi al chiuso Cinema e teatri Discoteche Spettacoli ed eventi sportivi Feste e cerimonie pubbliche
Non è necessario il Green Pass
Attività sportive all’aperto Bar e ristoranti all’aperto
Se una Regione diventa zona gialla o zona arancione, le restrizioni agli spostamenti e alle attività saranno limitate a chi non ha un Green Pass base o un Super Green Pass a seconda del tipo di spostamento o dell’attività da svolgere.
Se una Regione diventa zona rossa, le restrizioni agli spostamenti e alle attività valgono per tutti i cittadini (con o senza Green Pass).
Attenzione l’utilizzo del Green Pass non esonera dall’applicare gli altri protocolli e linee guida di settore anticontagio. Il Green Pass è una misura ulteriore.
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