SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
Da quando e in quale zona
Dal 26 aprile in zona gialla.
Cosa
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all’aperto.
Come
Unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
Capienza massima
La capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può superare 1.000 per gli spettacoli all’aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ciascuna sala.
Altre prescrizioni
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. (1)
Deroghe
In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà permettere la presenza anche di un numero superiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle linee guida.
Spostamenti
Spostamenti in zona gialla
Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata per una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
Le persone che si spostano potranno condurre con sé i minori di età sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Quindi, rimane il limite delle ore 22.00 per gli spostamenti e riteniamo che per ovvie ragioni sia consentito lo spostamento per raggiungere i luoghi di spettacolo e per il rientro nella propria abitazione.
Considerata la possibilità di spostamento tra le regioni (bianche o gialle) riteniamo sia possibile spostarsi per raggiungere il luogo in cui si dovrà effettuare lo spettacolo, ma si dovrà stare attenti all’orario di rientro.
(1) Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020
“14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”
Di seguito un sunto delle linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni che comunque alleghiamo. Queste riprendono quelle già adottate e pubblicate in precedenza.
SUNTO LINEE GUIDA
Cinema e spettacoli dal vivo
Gli spazi dovranno essere riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato e assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi prevedendo, se possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Dovrà essere privilegiato l’accesso tramite prenotazione e l’elenco delle presenze mantenuto per un periodo di 14 giorni. All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro (con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie) o, in alternativa, di almeno due metri (con la facoltà di non indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie finché si rimane seduti al proprio posto). Tutti gli spettatori saranno tenuti ad indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni volta ci si allontani, incluso il momento del deflusso. L’eventuale interazione tra artisti e pubblico dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali e in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno due metri.
Con riferimento alle produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e agli spettacoli musicali, si specifica che l’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esibizione se saranno mantenute le distanze interpersonali. Saranno inoltre indicate le distanze specifiche per i singoli componenti dell’orchestra. Riguardo alle produzioni teatrali, sono previste misure di distanziamento interpersonale negli spazi comuni per l’accesso ai camerini, ai laboratori sartoriali e alle sale trucco, e l’obbligo di usare individualmente i costumi di scena. Nelle produzioni di danza vanno attuate, come nelle palestre, la riduzione del numero totale delle persone presenti, anche tramite turni, la riorganizzazione delle attività, anche ricorrendo a strumenti di collegamento a distanza e l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno un metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.
Riferimenti normativi
D.L. 22.4.2021 N.52
Art. 5
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all’aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Art. 13
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
Art. 11
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Qui il Decreto Legge 22 Aprile 2021, n.52
Qui le proposte delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura