DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 41 .
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cosiddetto “sostegni”.
Ritentiamo utile segnalare alcune norme che hanno attinenza con l’attività svolta dalle nostre associazioni.
Ricordiamo comunque che trattasi di un decreto legge, per cui in sede di conversione il Parlamento potrà apportare delle modifiche.
Art. 14.
Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
- Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 13 –quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
- All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi
dell’articolo 42.
- L’Art. 13-quaterdecies prevedeva un fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche’ delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di stabilire i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. Questo fono viene ulteriormente incrementato di 100 milioni per l’anno 2021.
- Trattasi della norma che prevede che, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del Codice del terzo settore entro il già prorogato termine del 31 marzo, che viene nuovamente prorogato al 31 maggio. Entro il medesimo termine, solo i predetti enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Art. 1.
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Potranno presentare richiesta i soggetti che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento del valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro. L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. La predetta percentuale è del 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100mila euro; 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100mila a 400mila euro; 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro; 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro. Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
La modulistica è reperibile sul sito Agenzia delle Entrate al seguente link, dal 30 marzo le istanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-23-marzo-2021-cfp-decreto-sostegni
Art. 6.
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Si definiscono interventi a riduzione degli oneri sulle bollette elettriche, per utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, per i mesi di aprile maggio e giugno 2021, alle voci di bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
Art. 36.
Misure urgenti per la cultura
Per l’anno 2021 vengono stanziati 200 milioni di euro a incremento della parte corrente del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia). Il fondo di cui all’art. 183, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 120 milioni per l’anno 2021. Viene, inoltre ristretta la destinazione di tale Fondo alle sole emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze su fiere e congressi al neo-istituito Ministero per il turismo.
Trattandosi di un incremento di misure già adottate si richiama l’attenzione di coloro che già ne hanno beneficiato per averne i requisiti.
Art. 10.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Al comma 6, viene prevista una indennità straordinaria di 2400 euro per tutti i lavoratori dello spettacolo, allargando la platea di beneficiari rispetto ai precedenti provvedimenti. La disposizione indicata assegna l’indennità straordinaria a coloro che sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro (a fronte del precedente limite di 50.000 euro), e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La medesima indennità è erogata agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Trattandosi di un incremento di misure già adottate si richiama l’attenzione di coloro che già ne hanno beneficiato per averne i requisiti.
Qui il testo del Decreto.