La Giornata Mondiale del Teatro è stata istituita dall’International Theatre Institute e da esperti dell’UNESCO per la prima volta il 27 Marzo 1962.
Da quel giorno, ogni anno, in tutto il mondo viene celebrata la Giornata Mondiale del Teatro e per l’occasione viene richiesto ad una personalità del teatro, della musica e della cultura in genere di scrivere un messaggio.
Il messaggio viene letto nei teatri, nelle scuole, nelle biblioteche, nei luoghi di cultura e di aggregazione in tutto il mondo.
La Giornata Mondiale del Teatro quest’anno è giunta alla 61° edizione e per l’occasione il messaggio è stato scritto dall’attrice egiziana SamihaAyoub, e richiama in maniera forte e profonda i valori fondativi del teatro rispetto alla comunità globale.
MODELLO EAS da inviare entro il 31 marzo in caso di variazioni nel corso del 2022
Sono tenuti a trasmettere telematicamente il Modello EAS solo le associazioni i cui dati comunicati in precedenza, sempre con modello EAS, hanno subìto variazioni nel corso del 2022.
Si ricorda che le associazioni iscritte nei Registri delle APS e/o ODV possono presentare la versione semplificata del modello, compilando il primo riquadro con i dati anagrafici, e il secondo riquadro limitatamente ai dati richiesti nei righi 4-5-6-25-26.
Allo stato, in assenza di orientamenti unanimi, anche se il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) all’art. 94, dispone l’esonero per tutti gli enti del Terzo settore (cc.dd. ETS) da tale adempimento (per cui gli enti non profit – che dovranno iscriversi al RUNTS – saranno esonerati dalla presentazione del modello EAS), tale esenzione dovrebbe decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali agevolati, autorizzazione che ad oggi non risulta ancora concessa.
PER CUI SI CONSIGLIA – nel caso in cui ricorressero le condizioni di mutamento di alcuni dati – DI INVIARE COMUNQUE IL MOD. EAS entro il 31 MARZO 2023.
NON SONO TENUTI ALLA TRASMISSIONE del modello gli enti che, avendo subìto variazioni quali il cambio del legale rappresentante, o della sede, o dei luoghi e soggetti depositari delle scritture contabili, abbiano già comunicato tali variazioni obbligatoriamente con i modelli AA5/6 per chi ha solo codice fiscale e AA7/10 per chi ha Partita IVA.
A ogni modo per coloro che, se obbligati dovessero, saltare la scadenza del 31 marzo 2023 sarà possibile fare la remissione in bonis. Ciò significa inviare il modello entro il 30 novembre 2023 (scadenza del Modello Redditi/2023) pagando anche una sanzione di 250 euro.
Ricordiamo che:
il Modello EAS, in caso di nuova costituzione dell’ente, si presenta entro 60 giorni dalla costituzione
è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).
Per il requisito richiesto dell’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi al RUNTS viene computato anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000. La risoluzione del Ministero è importante perché devi essere iscritto al Runts da almeno sei mesi per poter partecipare ai bandi emanati da amministrazioni locali.
Le domande di contributo per mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura, vanno presentate esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma telematica FUSonline, improrogabilmente entro le ore 23:59 del 22 febbraio 2023.
Con decreto del Direttore Generale Spettacolo del 7 febbraio 2023, rep. n. 19 recante “Avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 28 dicembre 2022, rep. n. 457, recante Riparto delle risorse di cui all’articolo 11 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, stanziate per mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi – SALE TEATRALI E SALE DA CONCERTO.“
La F.I.T.A., come ogni anno, intende contribuire a ricordare la Shoah con uno spazio che rappresenti un luogo virtuale di memoria, al fine di custodire forme di un patrimonio intangibile, culturale e morale attraverso il Teatro.
Il Teatro è una insostituibile forma di testimonianza capace di restituirci tutta l’assurdità della realtà concentrazionaria e costituisce una fonte preziosa e utile alla storicizzazione della Shoah.
Il Teatro permetteva ai deportati di recuperare il ricordo della vita vissuta, di quella realtà dai contorni sempre più indefiniti. Nel tempo sospeso dei campi il Teatro era uno dei modi per non perdere il ricordo della vita passata, dell’ordinario quotidiano, offuscati dall’orrore della realtà che si era costretti a vivere.
Abbiamo raccolto in questa galleria i lavori teatrali sul “Giorno della memoria” realizzati o di prossima realizzazione a cura delle Associazioni affiliate F.I.T.A.
La Federazione Italiana Teatro Amatori è tra le RETI ASSOCIATIVE DEL TERZO SETTORE, una delle più organizzate con competenze specifiche nel campo della cultura-spettacolo.
È iscritta nella sezione “Reti Associative” del RUNTS, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n.117/2017 e dell’art. 32, comma 4 del D.M. n. 106/2020, giusto decreto del DIRETTORE GENERALE del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Statale del RUNTS n. 307 del 4.11.2022.
La F.I.T.A. chiede ai suoi soci di essere protagonisti di una grande missione: promuovere l’associazionismo per valorizzare, anche attraverso le varie forme di spettacolo, la Cultura come bene comune. Essere associati alla F.I.T.A. significa partecipare ad un grande progetto per sostenere, promuovere, riscoprire e salvaguardare quell’immenso patrimonio di cultura e tradizione di cui è ricca la nostra nazione.
Grati della fiducia che ci avete accordato in questi anni siamo pronti ad accogliervi nella nostra comunità anche per l’anno 2023 per CRESCERE INSIEME.
Anche quest’anno vi accogliamo con due novità che accompagnano l’avvio dell’affiliazione: due bonus riservati alle compagnie già affiliate e alle compagnie che si affilieranno nel corso del 2023.
BONUS Crescere Insieme – TI PRESENTO FITA è una iniziativa promozionale riservata alle Associazioni già iscritte nel 2022. Chi si affilia anche per il 2023 può presentare una o più associazioni non iscritte nel 2022 e che si iscrivono a FITA nel 2023, purché siano composte da almeno 7 soci. Chi la presenta riceverà un bonus pari al 50% della sua quota fissa d’iscrizione in caso di una presentazione, dell’intera quota fissa in caso di due o più presentazioni.
BONUS Crescere Insieme – INNOVARE, in favore dei giovani e delle donne. Alle Associazioni il cui Comitato Direttivo è composto in maggioranza da donne o da giovani under 35 è riservato un bonus pari al 50% del costo della quota fissa d’iscrizione.
La Compagnia siciliana “Teatro Stabile Mascalucia Mario Re” si aggiudica, con lo spettacolo Cyrano de Bergerac, il Premio come Miglior Spettacolo della VII edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA, manifestazione di punta della Federazione Italiana Teatro Amatori, quest’anno ospitata dal Comune di Colleferro, Capitale Europea dello Spazio 2022, con la partecipazione di 11 compagnie provenienti da altrettante regioni italiane.
La premiazione, svoltasi lo scorso sabato 12 novembre al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, ha visto la partecipazione del sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, dell’assessore Sara Zangrilli e del Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Girolami.
“Cyrano – dichiara dai microfoni del teatro Vittorio Veneto di Colleferro la regista e direttore artistico della Compagnia Rita Re – è uno spettacolo a cui siamo molto affezionati che ci ha dato tanto umanamente e professionalmente, poiché il suo intreccio amoroso sempre attuale non sente l’inesorabile scorrere del tempo e riadattarlo in due atti per un pubblico moderno senza sconvolgere e stravolgere il volere dell’autore, che con la sua opera in versi dipinge un delicato e struggente gioco a tre in cui Cyrano, interpretato da Andrea Zappalà, il bel cristiano, Alessandro Rocca, e Rossana, l’oggetto del desiderio dei due contendenti interpretato da Adriana Cesarotti nella versione giovane del racconto, è stato uno degli spettacoli più amati dal pubblico non solo dai nostri fedelissimi ma anche da chi ha imparato a conoscerci proprio grazie a questa messa in scena rimasta nel cuore di tutti”.
Di seguito tutti i premi assegnati nel corso della cerimonia:
Premio Miglior Regia: Nella città l’inferno, Stefano Naldi Compagnia “Teatro delle Forchette” – Emilia Romagna
Miglior allestimento scenografico: Le done de casa soa, Roberto Pinato Compagnia “Teatro Insieme” – Veneto
Attore protagonista: ex aequo Roberto Censi nel ruolo di Maurizio, Trote Compagnia “Trepercaso” – Lazio Andrea Zappalà nel ruolo di Cyrano, Cyrano de Bergerac Compagnia “Teatro Stabile di Mascalucia Mario Re” – Sicilia
Attrice protagonista: Silvia Chiocciolini in Egle, Nella città l’inferno Compagnia “Teatro delle Forchette” – Emilia Romagna
Attore non protagonista: Andrea Mariano nel ruolo di Jago, Otello Il Musical Compagnia “A regola d’Arte” – Calabria
Attrice non protagonista: Susj Borrello, Il cornuto immaginario “Libera Compagnia Teatro Sacco” – Liguria
Premio Speciale assegnato dalla giuria: Memorie dai Bassifondi Compagnia “Teatro della Fama” – Umbria
Premio del Pubblico: Se mai… mi sposerò Compagnia “ACIS il Sipario” – Campania
La settima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale è stata promossa da FITA Nazionale, FITA Lazio e FITA Roma e organizzata con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale.
Il Provvedimento ADE prevede il modello, le modalità e i termini di invio della autodichiarazione degli aiuti di Stato da effettuare entro il 30 novembre 2022
Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.
Autodichiarazione aiuti di Stato: chi deve presentarla
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).
In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Ringraziamo per il contributo fornito il nostro componente dell’Organo di Controllo rag. Roberto De Giuli, che ci raccomanda quanto segue.
Il 30 Novembre 2022 è il termine ultimo per l’invio della comunicazione “Dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato ricevuti e loro rispetto dei massimali Temporary Framework”.
Si tratta dell’autocertificazione che tutti i soggetti beneficiari dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 di agevolazioni e contributi covid devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. E’ possibile compilare il modello direttamente all’interno della propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate cui si accede con le proprie credenziali o con lo Spid o Cie. Poichè è richiesta l’indicazione puntuale dei vari aiuti eventualmente ricevuti è necessario individuare i riferimenti normativi che li hanno disposti.
E’ possibile non compilare l’intero modello barrando la casellina ES posta all’inizio, subito dopo lo spazio riservato all’indicazione del codice fiscale del sottoscrittore. In tal caso però è necessario compilare la sezione “aiuti di stato” all’interno della dichiarazione dei redditi e Irap. Se invece non viene barrata la casellina ES e viene compilato il modello e trasmesso prima di trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è richiesta la compilazione della sezione “aiuti di stato” all’interno della stessa (scelta consigliata).
Ricordiamo alcune recenti modifiche introdotte dal “Decreto Semplificazioni”
Con la conversione in Legge del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19.08.2022) sono state introdotte alcune modifiche alle disposizioni fiscali contenute nel titolo X del c.d. Codice del Terzo Settore (CTS – D.Lgs. n. 117/2017), nonché agli articoli 16 e 18 del Decreto sulle Imprese sociali (D.Lgs n. 112/2017).
Di seguito riportiamo le novità più rilevanti introdotte dal citato Decreto in materia di Terzo Settore, richiamando la vostra attenzione sull’approfondimento dell’11.10.2022 pubblicato dalla “Fondazione Studi Consulenti del Lavoro”:
modifiche riguardanti l’articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice Terzo Settore recanti le disposizioni in materia di imposte sui redditi: si definisce il concetto di costo effettivo rispetto cui parametrare la natura non commerciale degli enti del terzo settore e si prevede che le attività di interesse generale si considerino non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi
modifiche al comma 3 dell’articolo 82 rispetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale
estensione dei benefici fiscali per le liberalità in favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83;
sul regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (art. 85 CTS)
sul regime forfetario per le attività commerciali di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (articolo 86)
sulla la tenuta e conservazione delle scritture contabili (articolo 87)
sull’adeguamento alla disciplina europea in materia di aiuti de minimis di cui all’articolo 88 (aiuti de minimis)
differimento al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022 il decreto legge che prevede, oltre a misure di carattere generale, anche un intervento specifico per il settore dello spettacolo.
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura (art. 11) Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse previste verranno definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ stabilito che la misura non è cumulabile con le altre misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti di cui al Capo I del provvedimento in analisi.
Contributo straordinario Enti del Terzo Settore (art. 8, comma 2) Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno 2022, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo di cui sopra e le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo. Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Tale contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
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