Spesso le nostre associazioni o i nostri comitati sono anche organizzatori/gestori degli spettacoli in quanto viene messa loro a disposizione la struttura e curano gli ingressi (con permessi Siae ed altre autorizzazioni a loro intestate).
Riteniamo, pertanto, utile fornire alcune indicazioni sulle modalità di verifica della Certificazione verde che consentirà l’ingresso agli spettacoli dal 6 agosto.
Ricordiamo che deve essere in possesso della certificazione, oltre allo spettatore che fa ingresso, anche il personale impiegato nel controllo.
COME VERIFICARE
Vi può essere mostrata la certificazione in formato cartaceo.
Vi può essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code.
In entrambi i casi il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità mostrato dall’interessato.
LA VERIFICA A MEZZO DELLA APP “Verifica C19”
L’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del QR code del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La app, infatti, effettua la verifica in modalità offline ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata. La verifica dell’autenticità del certificato presuppone che la app possa accedere almeno una volta al giorno al backend della Piattaforma nazionale-DGC, collegato al gateway europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli “EU Digital COVID Certificate” emessi.
Il flusso di utilizzo della app VerificaC19 si articola nelle seguenti fasi:
– Il soggetto che deve verificare la certificazione chiede all’utente di mostrare il QR code del suo certificato
– Utilizzando la app viene letto il QR code e ne viene verificata l’autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato
– Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’ “EU Digital COVID Certificate” la app mostra le informazioni principali in esso contenute:
– Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato
– Validità del certificato
– La validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le Certificazioni verdi COVID-19.
– Il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall’interessato.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
Si consiglia leggere:
Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d’uso per i verificatori VerifierApp “VerificaC19”):
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
Informazioni per gli operatori – App VerificaC19
Il codice open source dell’App VerificaC19 è disponibile su Github ai seguenti indirizzi:
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-ios
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-android
Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della Piattaforma nazionale o delle APP) chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivi a cittadini@dgc.gov.it.
CHI PUO’ VERIFICARE CHI FA INGRESSO
Secondo quanto disposto dall’art.13 del DPCM 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19». In GU n.143 del 17-6-2021) e per quanto ci può interessare, segnaliamo che alla verifica sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; (ad es. Protezione Civile o altro autorizzato dalla Prefettura o dall’Autorità Locale).
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Poniamo l’attenzione sulla lettera d)
Il caso più frequente è che il locale o il luogo in si svolge lo spettacolo sia stato concesso in uso all’organizzatore (associazione o comitato organizzatore). In questo caso, immaginando che il detentore (presidente) non possa essere sempre presente all’ingresso per verificare la certificazione, la norma consente di delegare altro soggetto.
Il comma 3 dell’art.13 del richiamato DPCM prescrive che i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
A tal fine, suggeriamo un modello di delega molto semplice che potete compilare.
Ricordiamo ancora che la norma prescrive che l’intestatario della certificazione verde COVID-19 (chi fa ingresso), all’atto della verifica dimostra la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità a richiesta dei verificatori.
Attenzione: l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
CHI PUO’ VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.)
Qui il Modello di Delega
Allegati: