Ad un primo esame dell’ultimo DPCM del 13 ottobre possiamo dire che allo stato è stato scongiurato il pericolo che venissero introdotte prescrizioni ancora più restrittive delle precedenti per gli spettacoli dal vivo.
Cercheremo di evidenziare alcuni punti salienti, ferma restando la disponibilità nel cercare di chiarire alcuni aspetti particolari che potrete sottoporci inviando una mail a segreteria@fitateatro.it.
Come già segnalato la lettera m) del comma 6 dell’art.1 del DPCM indica le prescrizioni per “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali… e in altri spazi anche all’aperto”.
Ovviamente tali prescrizioni sono rivolte agli organizzatori. Tuttavia, si raccomanda alla compagnia di verificare sempre che siano state adottate e ciò non perché essa ne sia responsabile, ma perché la loro mancata osservanza da parte dell’organizzatore/gestore dello spazio potrebbe determinare il divieto di effettuare lo spettacolo.
Quanto indicato nella lettera m) va integrato con quanto trovate nell’allegato al DPCM sotto il titolo “Cinema e spettacolo dal vivo”, prima parte, in quanto la terza parte è invece dedicata alle “produzioni teatrali”, cioè più attinente ai comportamenti che devono tenere artisti e maestranze.
Quindi per le sale:
– posti a sedere preassegnati e distanziati, con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
– numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
– rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 (“Cinema e spettacolo dal vivo” che alleghiamo);
– divieto degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate;
Tenete conto che Regioni e Province autonome possono prevedere un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, ma ciò in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e solo d’intesa con il Ministro della Salute.
Solo con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali etc., se una Regione ha adottato ordinanze con contenuto diverso, queste sono fatte salve e possono essere prorogate.
Come già detto, le altre indicazioni specifiche le trovate nell’allegato “Cinema e spettacolo dal vivo” – prima parte. Vi segnaliamo in particolare:
– l’adeguata informazione sulle misure di prevenzione
– l’organizzazione degli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti
– l’accesso tramite prenotazione e il mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg., che è una raccomandazione e non un obbligo (..se possibile), come il rilevamento della temperatura corporea (..potrà essere..);
– l’obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso e al momento del deflusso;
– indicazioni sulla pulizia e sul ricambio d’aria.
Nello stesso allegato (terza parte) trovate le prescrizioni delle quali sono destinatarie le PRODUZIONI TEATRALI, cioè quelle prescrizioni che dovrà seguire e garantire la compagnia anche se non organizza lo spettacolo e non gestisce la sala, teatro etc.
Viene specificato che le indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.), precisando che le medesime indicazioni valgono per le rispettive prove.
Il contenuto dell’allegato ricalca quanto già previsto nell’allegato al DPCM dello scorso giugno, per cui siamo già abituati ad applicare le indicazioni dettate.
È prevedibile che il titolare-gestore o organizzatore chieda al legale rappresentante della compagnia (cioè presidente dell’associazione) una dichiarazione sul rispetto delle prescrizioni. In questo caso non vi preoccupate, potete rilasciarla nelle forme di cui al DPR n.445/2000 (c.d. autocertificazione) e vi proponiamo un fac simile che potete utilizzare integrandolo. Vi alleghiamo anche un modulo di dichiarazione che il presidente dell’associazione potrebbe richiedere al socio della stessa che prende parte allo spettacolo (potrebbe anche semplicemente affidarsi al proprio socio senza richiederla).
Attenzione. Se vi viene chiesto il POS (Piano Operativo Sicurezza) vi ricordiamo che, non utilizzando l’associazione alcun lavoratore nello spettacolo, non è tenuta a rilasciarlo e/o compilarlo. Basterà inserire nella dichiarazione di cui anzi (o in altra dichiarazione distinta) tale specificazione e cioè: “che l’associazione è un ente non profit; che non sono impegnati nello spettacolo, a qualunque titolo, lavoratori dipendenti dell’associazione, ma solamente soci della stessa che prestano la loro attività e partecipano alla messa in scena dello spettacolo volontariamente e gratuitamente e in virtù del vincolo associativo”.
L’allegato per CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI può anche interessare le associazioni che gestiscono quelli che vengono definiti luoghi di ritrovo. Sulla scorta di tale definizione, che viene data oltre che per le associazioni culturali anche per circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, saremmo propensi a non ricomprendere tra questi i luoghi destinati dall’associazione esclusivamente alle prove dello spettacolo. Proprio per l’ampia casistica riportata nel punto, se il locale è destinato solo alle prove, riteniamo più coerente l’applicazione delle indicazioni dettate nel capitolo PRODUZIONI TEATRALI, avendo magari cura di annotare chi abbia partecipato alle prove quel dato giorno e di seguire le indicazioni minime di pulizia, sanificazione, ricambio d’aria e distanziamento.
Sappiamo come spesso le prove vengano effettuate in locali o abitazioni di un socio dell’associazione.
È bene chiarire che l’obbligo di indossare la mascherina è sancito solo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi è solamente una raccomandazione. Trattasi di raccomandazione anche quella (sempre con riguardo alle abitazioni private) di evitare feste o di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Ne deriva che, in caso di svolgimento delle prove in un’abitazione privata, pur raccomandando sempre le cautele maggiori, non è obbligatoria la mascherina.
Concludiamo raccomandando di essere attenti e scrupolosi al di là delle prescrizioni dettate e precisando che il presente documento ha lo scopo di fornire alcune riflessioni, senza alcuna assunzione di responsabilità a carico della F.I.T.A..
Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e/o confronti.
Nella speranza di aver fornito utili indicazioni, un caro saluto.
Roma, 13.10.2020
Carmelo Pace
1 Il commento al DPCM 13/10/2020
2 Il testo del DPCM 13/10/2020
3 Allegato cinema e spettacoli dal vivo
4 Allegato circoli
5 Autocertificazione Covid Presidente
6 Autocertificazione Associato Covid