Alcuni Enti nostri associati ci hanno segnalato che in questi giorni stanno ricevendo una comunicazione proveniente dalla RAI con oggetto “Canone di abbonamento radiotelevisivo speciale”.
Riteniamo, pertanto, opportuno fornire alcune precisazioni circa l’eventuale obbligo di pagamento di tale canone.
Innanzitutto va precisato che il canone Rai non è dovuto se nei locali pubblici possiedi dei computer con monitor che non prevedono la sintonizzazione TV oppure dei tablet.
Va poi premesso che nel nostro settore quasi sempre la sede legale dichiarata dell’ente è un’abitazione privata (spesso la residenza del presidente).
Vi sono tuttavia casi in cui la sede legale è ubicata e dichiarata presso un locale adibito a sede dell’ente, nel quale lo stesso svolge la sua attività.
Nel primo caso (ho la sede presso l’abitazione familiare o la mia residenza), presupponendo che pago già il canone normale addebitato nella fattura dell’energia elettrica e, quindi, ho un apparecchio televisivo in uso:
“il canone speciale è dovuto soltanto se nell’abitazione privata vi sono locali destinati all’attività e in questi locali sono detenuti apparecchi radiotelevisivi”.
Se così non fosse, a seguito dell’eventuale ricezione di una lettera informativa RAI, non è necessaria alcuna comunicazione. Tuttavia ad abundantiam potete rispondere inviando all’indirizzo Pec o mail indicato, a mezzo dell’allegato questionario, precisando di non detenere apparecchi radiotelevisivi.
Nel secondo caso (la sede è in un locale destinato all’attività), ma nei locali non vi è alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, vi comporterete come nel primo caso.
Nel secondo caso (la sede è in un locale destinato all’attività) ma nei locali vi è un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive è dovuto il Canone Speciale.
Le associazioni rientrano nella CATEGORIA E (strutture ricettive con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421).
L’importo annuo dovuto per il 2024 è pari ad € 203,70. E’ previsto anche il pagamento, se dovuto, del canone speciale alla RADIO che per l’anno 2024 è pari a Euro 29,94/anno.
Perché si paga il canone speciale?
L’obbligo al pagamento del canone alle radioaudizioni, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive detenuti in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.
Per approfondimenti:
https://www.canone.rai.it/Speciali/Speciali.aspx